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Esoneri dai crediti ECM CNFC DEL 17 luglio 2013

I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (Ad esempio un corso di formazione della durata di un mese e 10 giorni dà diritto all’esonero di 4 crediti ECM).

 

Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell’Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 2012 (Determina della CNFC del 20 giugno 2012 per gli eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia – Romagna) e limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione.

 

Il professionista sanitario che frequenta corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92, è esonerato dall’obbligo formativo ECM nella stesa misura prevista al capoverso precedente.

 

La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste dal presente paragrafo.

 

Sono considerati corsi di formazione post-base:

 

•corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del gennaio 2000; Decreto 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni;

•corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

 

•formazione complementare (es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n.270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale);

 

•corsi di formazione e aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “ Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n.135, pubblicata nella G.U. n.132 dell’8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);

 

•corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

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